nell’art. 21 della costituzione italiana, in riferimento alla manifestazione della libertà di pensiero, viene imposto come limite esplicito quello del “buon costume”.
il buon costume: si intende con quest’espressione il concetto di “pudore sessuale”, e si accoglie la definizione di “Atti e oggetti osceni” data dall’art. 529 del Codice Penale: si considerano “osceni” gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (esclusa l’opera d’arte e scientifica, in richiamo all’art. 33 Cost.). Dal momento che il concetto di pudore deve essere necessariamente adeguato nel corso del tempo, la Corte Costituzionale si è pronunciata in proposito con la sent. n. 368/1992, secondo la quale il “buon costume” non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale, (…) ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale. Quindi, gli atti osceni non sono offensivi se si esauriscono nella sfera privata, ma lo sono quando la travalicano, recando pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività in generale.
mi pare inutile spiegare che il concetto di “atto osceno” sia flessibile, molto generale e sia riferito anche a chi travalica la sfera privata, turpiloquiando tramite un mezzo-tv o un mezzo-stampa.
mi viene respinto il fatto che il concetto evidenziato in grassetto sia vago: be, le consuetudini sono riconosciute come fonti del diritto italiano, previo il riconoscimento di tali come dovute.
l’art. 21 è talmente vasto che se si regolarizzasse secondo punti categorici, si ritornerebbe al art. 28 dello statuto albertino ["la stampa è libera ma non da censure"] o al “magnifico” ventennio fascista in cui l’art. 21 prevedeva addirittura autorizzazioni per ogni forma d’espressione. sapete meglio di me che fossimo ancora sotto-regime fascista, non ci sarebbe nemmeno da discutere.
la cosa curiosa è che con l’art.21 sono previsti anche tre diritti: diritto di cronaca, critica e satira a cui, curiosamente, si rimanda sempre al limite esplicito del “buon costume”.
ll diritto di satira non può esimersi dal cosiddetto limite della continenza formale, cioè non può venir liberato da qualsiasi limite di forma espositiva[la satira, per LEGGE, deve attenersi al limite della continenza formale.
][edit: se ricordo bene, questo limite è contenuto nella diffamazione a mezzo-stampa]
qui rientra in gioco anche l’art. 2 che fa rieferimento ai diritti della persona.
se il concetto risulti ancora vago e che, quindi non si capisca che la consuetudine possa essere una fonte del diritto italiano, basti pensare addirittura che:
La consuetudine è l’unica fonte del diritto internazionale generale e pertanto valida erga omnes
legge canta, insomma.